1.
2.
1. Senza limitazioni dovute a controlli, regolamentazioni o moratorie finanziarie di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attività la Corte:
2. Nell’esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte tiene in debito conto le esigenze presentatele da qualsiasi Stato Parte, nella misura in cui ritenga di potervi dare seguito senza ledere i propri interessi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.