1.
2.
3.
4.
5.
1. Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiali la Corte, nel territorio di ciascuno Stato Parte, gode di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a tutte le organizzazioni intergovernative o rappresentanze diplomatiche in materia di priorità, tariffe e tasse applicabili alla posta e a diverse forme di comunicazione e corrispondenza.
2. Alle comunicazioni o alla corrispondenza ufficiali della Corte non è applicata alcuna censura.
3. La Corte può usare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, e ha il diritto di codificare o cifrare le sue comunicazioni e la sua corrispondenza ufficiali. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali della Corte sono inviolabili.
4. La Corte ha il diritto di inviare e ricevere corrispondenza e altri materiali o comunicazioni tramite corriere o in valigie sigillate che godono degli stessi privilegi, immunità e agevolazioni concessi a corrieri e valigie diplomatici.
5. La Corte ha il diritto di gestire impianti radio e altri impianti di telecomunicazione su qualsiasi frequenza ad essa assegnata dagli Stati Parte in conformità con le loro procedure nazionali. Gli Stati Parte si adoperano, nella misura del possibile, per assegnare alla Corte le frequenze di cui ha fatto richiesta.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.