Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:
- a.
- notificare all’UFAG, conformemente alle sue istruzioni, i lotti di moltiplicazione distribuiti ai produttori riconosciuti;
- b.
- fornire all’UFAG indicazioni esatte circa la commercializzazione di tuberi-seme certificati (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate;
- c.
- effettuare, su richiesta e sotto la sorveglianza dell’UFAG, controlli delle colture.