921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 4 Noziun da la runcada

Sco runcada vala la midada permanenta u temporara da l’intent dal terren da guaud.

Art. 4 Definizione del dissodamento

Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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