1 La Confederaziun po surdar ad associaziuns d’impurtanza naziunala incumbensas che stattan en l’interess da la conservaziun dal guaud e conceder ad ellas agids finanzials per quest intent.
2 Incumbensas particularmain impurtantas per tschertas regiuns, en spezial en il territori da muntogna, po ella er delegar ad associaziuns chantunalas u regiunalas.
1 La Confederazione può affidare ad associazioni d’importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto finanziario.
2 Può affidare compiti d’importanza particolare per determinate regioni, segnatamente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.