921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 30 Incumbensas da scolaziun e da cussegliaziun dals chantuns

Ils chantuns procuran per la scolaziun dals lavurants da guaud e per la cussegliaziun dals proprietaris da guaud.

Art. 30 Compiti formativi e consultivi dei Cantoni

I Cantoni curano la formazione professionale degli operai forestali e la consulenza ai proprietari di foreste.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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