1 En il guaud e sin vias da guaud dastgi vegnir charrà cun vehichels a motor mo per intents forestals. Il Cussegl federal regla las excepziuns per incumbensas militaras e per autras incumbensas publicas.
2 Ils chantuns pon permetter da charrar sin vias da guaud per ulteriurs intents, sche la conservaziun dal guaud u auters interess publics na s’opponan betg a quai.
3 Ils chantuns procuran per la signalisaziun correspundenta e per las controllas necessarias. Nua che la signalisaziun e las controllas na bastan betg, pon vegnir montadas barrieras.
1 I veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Consiglio federale regola le eccezioni per l’esercito e per altri compiti d’interesse pubblico.
2 I Cantoni possono ammettere sulle strade forestali altre categorie d’utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano.
3 I Cantoni provvedono a una segnaletica adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti, possono installare barriere.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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