921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 14 Accessibladad

1 Ils chantuns procuran ch’il guaud saja accessibel a la publicitad.

2 Nua che la conservaziun dal guaud u auters interess publics, en spezial la protecziun da plantas e d’animals selvadis, pretendan quai, ston ils chantuns:

a.
restrenscher l’accessibladad a tscherts territoris da guaud;
b.
suttametter la realisaziun d’occurrenzas grondas en il guaud a l’obligaziun da dumandar ina permissiun.

Art. 14 Accessibilità

1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico.

2 Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni:

a.
limitano l’accesso a determinate zone forestali;
b.
assoggettano ad autorizzazione l’organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.