783.0 Lescha da posta dals 17 da december 2010 (LPO)

783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO)

Art. 23 Obligaziuns da dar infurmaziuns

1 Tgi ch’è suttamess a questa lescha sto dar a la PostCom ed al secretariat spezialisà las infurmaziuns che quels dovran per ademplir lur incumbensas.

2 Las purschidras da servetschs postals ston inoltrar annualmain a la PostCom ed al secretariat spezialisà ils documents ch’èn necessaris per controllar che las pretensiuns legalas sajan vegnidas ademplidas e per far la statistica dals servetschs postals.

3 La Posta sto dar a la PostCom ed al secretariat spezialisà cunzunt quellas infurmaziuns ch’èn necessarias per controllar ch’il mandat legal dal provediment da basa, che las prescripziuns da qualitad sco er ch’il scumond da subvenziunament traversal tenor l’artitgel 19 sajan vegnids observads.

Art. 23 Obbligo di fornire informazioni

1 Chiunque sottostà alla presente legge deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti.

2 I fornitori di servizi postali sono tenuti a presentare annualmente alla PostCom e al segretariato specializzato la documentazione necessaria per verificare l’adempimento dei requisiti legali e allestire una statistica dei servizi postali.

3 La Posta deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato in particolare le informazioni necessarie per verificare il rispetto del mandato legale di servizio universale e delle prescrizioni relative alla qualità, nonché per sorvegliare il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo l’articolo 19.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.