1 En il rom da sias incumbensas veglia la PostCom ch’il dretg internaziunal, questa lescha e che las disposiziuns executivas vegnian observads.
2 Sch’ella constatescha ina violaziun dal dretg, po ella:
3 En cas tenor l’alinea 2 litera a sto la purschidra ch’è responsabla per la violaziun infurmar la PostCom davart las disposiziuns ch’ella ha prendì.
1 La PostCom vigila, nell’ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione siano rispettati.
2 Se accerta una violazione del diritto, essa può:
3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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