1 La PostCom prenda las decisiuns e decretescha las disposiziuns che stattan en sia cumpetenza tenor questa lescha e tenor las disposiziuns executivas.
2 Ella ha las suandantas incumbensas:
3 Ella orientescha la publicitad davart sias activitads e suttametta al Cussegl federal annualmain in rapport da gestiun.
1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione.
2 Essa ha i seguenti compiti:
3 La PostCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.