1 Il Cussegl federal po decretar disposiziuns spezialas u concluder convenziuns cun ils stadis vischins per implants d’accumulaziun ad auas da cunfin.
2 El po divergiar da las disposiziuns en leschas federalas u en contracts internaziunals davart il dretg applitgabel e davart la dretgira cumpetenta.
1 Il Consiglio federale può emanare, o convenire con gli Stati vicini, disposizioni speciali per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine.
2 In tale ambito esso può derogare alle disposizioni sul diritto applicabile e sul foro previste in leggi federali o trattati internazionali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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