1 Ils posts ch’èn incumbensads cun l’execuziun elavuran las datas persunalas ch’èn necessarias per applitgar questa lescha, inclusiv las datas davart las persecuziuns penalas e davart las sancziuns.
2 Els pon tegnair en salv questas datas en furma electronica. Els pon barattar las datas tranter els, sche quai è necessari per l’execuziun unitara da questa lescha.
1 Gli organi incaricati dell’esecuzione trattano i dati personali necessari all’applicazione della presente legge, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni penali.
2 Possono conservare tali dati in forma elettronica. Per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, possono scambiarseli.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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