721.101 Lescha federala dal 1. d'october 2010 davart ils implants d'accumulaziun (Lescha davart ils implants d'accumulaziun, LIA)

721.101 Legge federale del 1° ottobre 2010 sugli impianti di accumulazione (LImA)

Art. 25 Obligaziun da cooperar

A l’autoritad da surveglianza èsi, sche quai è necessari per exequir sia activitad da surveglianza:

a.
da dar tut las infurmaziuns sco er da furnir tut ils documents;
b.
da metter a disposiziun gratuitamain il persunal ed il material necessari;
c.
da conceder da tut temp liber access.

Art. 25 Obbligo di collaborazione

Per quanto necessario all’esercizio della sua attività, all’autorità di vigilanza:

a.
vanno fornite tutte le informazioni e i documenti occorrenti;
b.
vanno messi gratuitamente a disposizione il personale e il materiale occorrenti;
c.
va accordato in ogni tempo il libero accesso all’impianto.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.