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2 Sche plirs implants d’accumulaziun furman in’unitad da manaschi e sch’in da quests implants suttastat a la surveglianza directa da la Confederaziun, suttastattan tut ils implants da l’unitad da manaschi a la surveglianza directa da la Confederaziun.
1 In caso di circostanze particolari, l’autorità di vigilanza della Confederazione può convenire con il Cantone un ordinamento delle competenze che deroghi agli articoli 22 e 23.
2 Se più impianti di accumulazione formano un’unità d’esercizio e uno di essi sottostà alla vigilanza diretta della Confederazione, tutti gli impianti di questa unità d’esercizio sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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