La persecuziun ed il giudicament d’acts chastiabels èn chaussa dals chantuns.
Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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