520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 63 Permissiuns da construcziun

1 Permissiuns da construir chasas d’abitar, chasas dimora ed ospitals dastgan vegnir concedidas pir, cur ch’ils posts cumpetents han decidì davart l’obligaziun da construir in local da protecziun.

2 Per garantir che las prescripziuns per la construcziun da locals da protecziun vegnian observadas, pon ils chantuns pretender ch’il patrun da construcziun prestia ina segirezza.

Art. 63 Permessi di costruzione

1 I permessi di costruzione per edifici abitativi, case di cura e ospedali possono essere accordati soltanto dopo che gli organi competenti hanno deciso in merito all’obbligo di costruire un rifugio.

2 Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il committente dell’opera fornisca una garanzia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.