1 Permissiuns da construir chasas d’abitar, chasas dimora ed ospitals dastgan vegnir concedidas pir, cur ch’ils posts cumpetents han decidì davart l’obligaziun da construir in local da protecziun.
2 Per garantir che las prescripziuns per la construcziun da locals da protecziun vegnian observadas, pon ils chantuns pretender ch’il patrun da construcziun prestia ina segirezza.
1 I permessi di costruzione per edifici abitativi, case di cura e ospedali possono essere accordati soltanto dopo che gli organi competenti hanno deciso in merito all’obbligo di costruire un rifugio.
2 Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il committente dell’opera fornisca una garanzia.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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