1 Ils proprietaris ed ils locataris èn obligads da tolerar acts uffizials ed installaziuns tecnicas sin lur bains immobigliars. In’eventuala reducziun da la valur vegn indemnisada commensuradamain.
2 En cas d’eveniments gronds, da catastrofas, da situaziuns d’urgenza e da conflicts armads ha la protecziun civila il dretg da requirir sut las medemas cundiziuns sco l’armada.
1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi le attività e gli impianti tecnici delle autorità. L’eventuale deprezzamento è equamente risarcito.
2 In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell’esercito.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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