1 Ils proprietaris da chasas ed ils locataris èn obligads da realisar las mesiras ch’èn vegnidas prescrittas ad els.
2 Sch’i vegn ordinà da retrair ils locals da protecziun, ston els metter a disposiziun gratuitamain las plazzas protegidas betg duvradas.
1 I proprietari di edifici abitativi e i locatari sono tenuti a eseguire le misure loro prescritte.
2 Se viene ordinata l’occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione i posti protetti non utilizzati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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