520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 57 Proprietaris da chasas e locataris

1 Ils proprietaris da chasas ed ils locataris èn obligads da realisar las mesiras ch’èn vegnidas prescrittas ad els.

2 Sch’i vegn ordinà da retrair ils locals da protecziun, ston els metter a disposiziun gratuitamain las plazzas protegidas betg duvradas.

Art. 57 Proprietari di edifici abitativi e locatari

1 I proprietari di edifici abitativi e i locatari sono tenuti a eseguire le misure loro prescritte.

2 Se viene ordinata l’occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione i posti protetti non utilizzati.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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