1 Il UFPP procura per la scolaziun dal persunal d’instrucziun per la protecziun civila.
2 Il UFPP pussibilitescha al persunal d’instrucziun da las organisaziuns partenarias tenor l’artitgel 3 da sa participar a sia purschida d’instrucziun.
3 Il UFPP regla la scolaziun dal persunal d’instrucziun per la protecziun civila e la participaziun dal persunal d’instrucziun da las organisaziuns partenarias tenor l’artitgel 3 als servetschs d’instrucziun da la protecziun civila.
1 L’UFPP assicura l’istruzione del personale insegnante della protezione civile.
2 Permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all’articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa.
3 Disciplina l’istruzione del personale insegnante della protezione civile e la partecipazione ai servizi d’istruzione della protezione civile da parte del personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all’articolo 3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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