1 Suenter l’instrucziun da basa vegnan las persunas obligadas da far servetsch da protecziun civila convocadas mintga onn a curs da repetiziun da 3–21 dis.
2 Ils curs da repetiziun servan en spezial a cuntanscher ed a mantegnair la disponibladad da la protecziun civila per las intervenziuns.
3 Las intervenziuns a favur da la communitad vegnan realisadas sco curs da repetiziun.
4 Ils curs da repetiziun pon vegnir absolvids er en l’exteriur vischin.
5 Il Cussegl federal fixescha las premissas e la procedura da permissiun per intervenziuns a favur da la communitad; el regla en spezial:
1 Dopo l’istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a corsi di ripetizione di almeno 3 e al massimo 21 giorni.
2 I corsi di ripetizione servono in particolare a realizzare e mantenere la prontezza operativa della protezione civile.
3 Gli interventi di pubblica utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.
4 I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe estere.
5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità; disciplina in particolare:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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