1 Persunas obligadas da far servetsch da protecziun civila ch’èn previsas per funcziuns da cader, absolvan per mintga funcziun da cader ina instrucziun da cader.
2 L’instrucziun da cader sa cumpona d’ina part teoretica e d’ina part pratica. Ella dura maximalmain 19 dis.
3 Il Cussegl federal regla l’instrucziun da cader. El fixescha en spezial:
1 I militi cui si prevede di affidare funzioni di quadro assolvono un’istruzione specifica per ogni funzione di quadro.
2 L’istruzione dei quadri comprende una parte teorica e una parte pratica. Dura al massimo 19 giorni.
3 Il Consiglio federale disciplina l’istruzione dei quadri. Stabilisce in particolare:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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