520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 50 Instrucziun supplementara

1 Persunas obligadas da far servetsch da protecziun civila ch’èn previsas per incumbensas spezialas, pon vegnir convocadas per mintga incumbensa speziala ad ina instrucziun supplementara da maximalmain 19 dis.

2 Il Cussegl federal po prolungar la durada da l’instrucziun supplementara a maximalmain 54 dis.

Art. 50 Istruzione complementare

1 I militi cui si prevede di affidare compiti speciali possono essere convocati a un’istruzione complementare di al massimo 19 giorni per ogni compito speciale.

2 Il Consiglio federale può prolungare la durata di un’istruzione complementare fino a 54 giorni al massimo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.