1 Persunas obligadas da far servetsch da protecziun civila ch’èn previsas per incumbensas spezialas, pon vegnir convocadas per mintga incumbensa speziala ad ina instrucziun supplementara da maximalmain 19 dis.
2 Il Cussegl federal po prolungar la durada da l’instrucziun supplementara a maximalmain 54 dis.
1 I militi cui si prevede di affidare compiti speciali possono essere convocati a un’istruzione complementare di al massimo 19 giorni per ogni compito speciale.
2 Il Consiglio federale può prolungare la durata di un’istruzione complementare fino a 54 giorni al massimo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.