520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 28

1 La protecziun civila ademplescha las suandantas incumbensas en cas d’eveniments gronds, da catastrofas, da situaziuns d’urgenza e da conflicts armads:

a.
proteger e salvar la populaziun;
b.
assister persunas che tschertgan protecziun;
c.
sustegnair ils organs directivs;
d.
sustegnair autras organisaziuns partenarias;
e.
proteger ils bains culturals.

2 Ella po plinavant vegnir engaschada per:

a.
mesiras preventivas per impedir u per reducir donns;
b.
lavurs da reparaziun suenter cas da donn;
c.
intervenziuns a favur da la communitad.

Art. 28

1 In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, la protezione civile svolge i seguenti compiti:

a.
proteggere la popolazione e prestarle soccorso;
b.
assistere le persone in cerca di protezione;
c.
sostenere gli organi di condotta;
d.
sostenere le altre organizzazioni partner;
e.
proteggere i beni culturali.

2 La protezione civile può inoltre essere chiamata a intervenire per:

a.
adottare misure di prevenzione volte a impedire o contenere i danni;
b.
svolgere lavori di ripristino dopo eventi dannosi;
c.
svolgere interventi di pubblica utilità.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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