1 La Confederaziun ed ils chantuns surpiglian ils custs per las instrucziuns tenor l’artitgel 22 che pertutgan lur champs da cumpetenza.
2 Il Cussegl federal regla ils detagls da la surpigliada dals custs.
1 La Confederazione e i Cantoni si assumono i rispettivi costi per l’istruzione di loro competenza secondo l’articolo 22.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della ripartizione dei costi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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