(art. 20 al. 1 e 2 LLing)
1 Ensemen cun las unitads administrativas sutordinadas fan ils departaments e la Chanzlia federala per ina perioda da mintgamai 4 onns in catalog da mesiras per realisar las finamiras strategicas.
2 Las unitads administrativas èn responsablas per realisar il catalog da mesiras e mettan a disposiziun las resursas finanzialas e persunalas ch’èn necessarias per promover la plurilinguitad.
14 Integrà tras la cifra I da l’O dals 27 d’avust 2014, en vigur dapi il 1. d’oct. 2014 (AS 2014 2987).
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)
1 I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministrative a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all’attuazione degli obiettivi strategici.
2 Le unità amministrative sono responsabili dell’attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.