1 Ils agids finanzials vegnan concedids en il rom dals credits permess.
2 Sch’ils agids finanzials dumandads surpassan ils meds disponibels, fa il Departament federal da l’intern – sa basond sin l’artitgel 13 alinea 2 da la Lescha da subvenziuns dals 5 d’october 199035 – in urden da prioritads, tenor il qual las dumondas vegnan giuditgadas.
1 Gli aiuti finanziari sono concessi entro i limiti dei crediti stanziati.
2 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199035 sui sussidi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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