1 Davart las dumondas per agids finanzials decida il UFC. Per las dumondas da promoziun tenor ils artitgels 10 ed 11 sa basa el sin ina recumandaziun da la Conferenza svizra dals directurs chantunals da l’educaziun publica.34
2 La procedura ed ils meds legals sa drizzan tenor las disposiziuns generalas da la giurisdicziun federala.
34 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 24 d’avust 2022, en vigur dapi ils 15 da sett. 2022 (AS 2022 488).
1 In merito alle domande di aiuti finanziari decide l’UFC. Per le domande di promozione secondo gli articoli 10 e 11 si fonda su una raccomandazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.34
2 La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell’amministrazione della giustizia federale.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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