(art. 18 lit. c LLing)
1 A communitads pon vegnir concedids agids finanzials per projects che servan a la sensibilisaziun ed a la creaziun da raits en il senn da l’artitgel 14 alinea 1.23
2 L’autezza dals agids finanzials vegn calculada tenor:
23 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 24 d’avust 2022, en vigur dapi ils 15 da sett. 2022 (AS 2022 488).
(art. 18 lett. c LLing)
1 Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti utili alla sensibilizzazione o alla creazione di reti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1.23
2 L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 15 set. 2022 (RU 2022 488).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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