Ils attestats da maturitad vegnan renconuschids mo, sch’els èn vegnids acquistads en ina scola da furmaziun generala a temp cumplain dal stgalim secundar II u en ina scola da furmaziun generala a temp cumplain u parzial per persunas creschidas.
Gli attestati di maturità sono riconosciuti solo se rilasciati da scuole di formazione generale a tempo pieno del secondo ciclo secondario oppure da scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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