Ils attestats da maturitad chantunals e renconuschids d’in chantun vegnan renconuschids en il senn da questa ordinaziun en l’entira Svizra, sche las cundiziuns da renconuschientscha da questa partiziun èn ademplidas.
In virtù della presente ordinanza gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti da un Cantone lo sono anche a livello svizzero se conformi alle condizioni minime definite nella presente sezione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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