(art. 34 al. 1 LFPr)
1 Las prestaziuns en las proceduras da qualificaziun vegnan exprimidas en notas entiras u en mesas notas. 6 è la meglra nota, 1 è la mendra nota. Notas sut 4 represchentan prestaziuns insuffizientas.
2 Autras notas che mesas notas èn permessas mo per las medias che resultan da las valitaziuns da singulas posiziuns dals decrets da furmaziun correspundents. Las medias vegnan arrundadas a maximalmain ina cifra suenter il comma.
3 Ils decrets da furmaziun pon prevair auters sistems da valitaziun.
(art. 34 cpv. 1 LFPr)
1 Nell’ambito delle procedure di qualificazione le prestazioni sono valutate con note intere o con mezze note. La nota migliore è 6 e la peggiore è 1. Le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.
2 Note diverse dalle note intere o dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono arrotondate al massimo a una cifra decimale.
3 Gli atti normativi in materia di formazione possono prevedere altri sistemi di valutazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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