1 Igl è pussaivel da repeter maximalmain duas giadas la procedura da qualificaziun. Parts ch’èn reussidas gia pli baud na ston betg pli vegnir repetidas. Ils decrets da furmaziun pon fixar pretensiuns pli rigurusas concernent l’obligaziun da repetiziun.
2 Ils termins per la repetiziun vegnan fixads uschia, ch’i na resultan nagins custs supplementars sproporziunads per ils organs cumpetents.
1 Sono ammesse al massimo due ripetizioni di procedure di qualificazione. Le parti precedentemente già superate non devono essere ripetute. Gli atti normativi in materia di formazione possono stabilire esigenze più severe per quanto concerne l’obbligo di ripetizione.
2 I termini per la ripetizione sono fissati in modo da non causare costi supplementari sproporzionati agli organi responsabili.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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