(art. 34 al. 2 LFPr)
Sche las qualificaziuns èn vegnidas acquiridas ordaifer ina furmaziun regulara, premetta l’admissiun a la procedura da qualificaziun in’experientscha professiunala d’almain 5 onns.
(art. 34 cpv. 2 LFPr)
Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, l’ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un’esperienza professionale di almeno cinque anni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.