(art. 33 LFPr)
1 Autras proceduras da qualificaziun èn proceduras che n’èn per regla betg fixadas en decrets da furmaziun, ch’èn dentant adattadas per constatar las qualificaziuns necessarias.
2 Las proceduras da qualificaziun tenor l’alinea 1 pon vegnir standardisadas per gruppas spezialas da persunas e pon vegnir regladas en ils decrets da furmaziun decisivs.
(art. 33 LFPr)
1 Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le qualifiche richieste.
2 Le procedure di qualificazione di cui al capoverso 1 possono essere standardizzate per particolari gruppi di persone e disciplinate negli atti normativi determinanti in materia di formazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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