(art. 33 e 34 al. 1 LFPr)
1 Per las proceduras da qualificaziun valan las suandantas pretensiuns:
2 La constataziun d’ina qualificaziun per dar in attestat u in titel vegn fatga sin fundament d’ina procedura d’examen definitiva ed interdisciplinara u d’ina procedura equivalenta.
(art. 33 e 34 cpv. 1 LFPr)
1 Le procedure di qualificazione:
2 L’accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d’esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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