Uschenavant che l’execuziun n’è betg attribuida a la Confederaziun, è ella chaussa dals chantuns.
Per quanto non sia assegnata alla Confederazione, l’esecuzione spetta ai Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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