412.10 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart la furmaziun professiunala (LFPr)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 66 Chantuns

Uschenavant che l’execuziun n’è betg attribuida a la Confederaziun, è ella chaussa dals chantuns.

Art. 66 Cantoni

Per quanto non sia assegnata alla Confederazione, l’esecuzione spetta ai Cantoni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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