La Confederaziun ed ils chantuns pon surdar incumbensas executivas ad organisaziuns dal mund da lavur. Questas organisaziuns pon incassar taxas per disposiziuns e per servetschs.30
30 Frasa integrada tras la cifra II da la LF dals 17 da dec. 2004, en vigur dapi ils 5 d’oct. 2005 (AS 2005 4635; BBl 2004 145).
La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d’esecuzione. Queste organizzazioni possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati.32
Art. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri33
1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2 Nell’ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
32 Per. introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635; FF 2004 113).
33 Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937).
34 Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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