412.10 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart la furmaziun professiunala (LFPr)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 67 Transferiment d’incumbensas a terzas persunas

La Confederaziun ed ils chantuns pon surdar incumbensas executivas ad organisaziuns dal mund da lavur. Questas organisaziuns pon incassar taxas per disposiziuns e per servetschs.30

30 Frasa integrada tras la cifra II da la LF dals 17 da dec. 2004, en vigur dapi ils 5 d’oct. 2005 (AS 2005 4635; BBl 2004 145).

Art. 67 Delega di compiti a terzi

La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d’esecuzione. Queste organizzazioni possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati.32

Art. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri33

1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.

2 Nell’ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34

32 Per. introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635; FF 2004 113).

33 Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937).

34 Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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