1 Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas, uschenavant che la lescha na regla betg autramain questa cumpetenza.
2 El po delegar la cumpetenza da decretar prescripziuns al DEFR u al SEFRI.
3 Ils chantuns e las organisaziuns interessadas vegnan tadlads avant che decretar:
4 La Confederaziun ha la surveglianza suprema davart l’execuziun da questa lescha tras ils chantuns.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza.
2 Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni.
3 I Cantoni e le organizzazioni interessate sono sentiti prima di emanare:
4 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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