1 La Confederaziun sa participescha, en il rom dals credits permess, adequatamain als custs da la furmaziun professiunala tenor questa lescha.
2 Ella paja principalmain contribuziuns pauschalas als chantuns per finanziar las incumbensas tenor l’artitgel 53. Ils chantuns transmettan questas contribuziuns a terzas persunas en proporziun a las incumbensas ch’els han surdà ad ellas.
3 Il rest da sia contribuziun paja la Confederaziun a:
18 Integrà tras la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2016, en vigur dapi il 1. da schan. 2018 (AS 2017 5143; BBl 2016 3089).
1 Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge.
2 Per finanziare i compiti di cui all’articolo 53, versa ai Cantoni soprattutto contributi forfettari differenziati a seconda dei tipi di formazione di cui all’articolo 17 capoversi 1 a 3. I Cantoni trasferiscono questi importi a terzi in proporzione ai compiti affidati loro.
3 La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a:
20 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016 2701).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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