412.10 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart la furmaziun professiunala (LFPr)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 51 Incumbensa dals chantuns

1 Ils chantuns procuran per ina cussegliaziun da professiun, da studi e da carriera.

2 Els han quità che la cussegliaziun da professiun, da studi e da carriera saja accordada cun las mesiras per il martgà da lavur tenor la Lescha dals 25 da zercladur 198217 davart l’assicuranza cunter la dischoccupaziun.

Art. 51 Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d’orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L’offerta di base è in genere gratuita.

2 Essi provvedono a coordinare l’orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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