1 Tgi che reussescha l’examen d’ina scola spezialisada superiura u tgi che passa cun success ina procedura da qualificaziun equivalenta, survegn in diplom da la scola.
2 La procedura d’examen e la procedura da qualificaziun equivalenta sa drizzan tenor las prescripziuns minimalas (art. 29 al. 3).
1 Chi ha superato l’esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola.
2 La procedura d’esame e la procedura di qualificazione equivalente devono soddisfare le esigenze minime di cui all’articolo 29 capoverso 3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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