412.10 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart la furmaziun professiunala (LFPr)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 44 Scola spezialisada superiura

1 Tgi che reussescha l’examen d’ina scola spezialisada superiura u tgi che passa cun success ina procedura da qualificaziun equivalenta, survegn in diplom da la scola.

2 La procedura d’examen e la procedura da qualificaziun equivalenta sa drizzan tenor las prescripziuns minimalas (art. 29 al. 3).

Art. 44 Scuole specializzate superiori

1 Chi ha superato l’esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola.

2 La procedura d’esame e la procedura di qualificazione equivalente devono soddisfare le esigenze minime di cui all’articolo 29 capoverso 3.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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