412.10 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart la furmaziun professiunala (LFPr)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 43 Attestat professiunal e diplom; inscripziun en il register

1 Tgi che ha reussì l’examen professiunal federal, survegn in attestat professiunal. Tgi che ha reussì l’examen professiunal federal superiur, survegn in diplom.

2 L’attestat professiunal ed il diplom vegnan emess dal SEFRI.

3 Il SEFRI maina in register public cun ils nums dals titulars dals attestats professiunals e dals diploms.

Art. 43 Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro

1 Chi ha superato l’esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l’esame professionale federale superiore riceve un diploma.

2 L’attestato professionale e il diploma sono rilasciati dalla SEFRI.

3 La SEFRI tiene un registro pubblico con i nomi dei titolari degli attestati professionali e dei diplomi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.