1 L’examen professiunal federal e l’examen professiunal superiur sa drizzan tenor las prescripziuns respectivas (art. 28 al. 2).
2 La Confederaziun procura per la surveglianza da quests examens.
1 L’esame federale di professione e l’esame professionale federale superiore sono retti dalle relative prescrizioni (art. 28 cpv. 2).
2 La Confederazione provvede alla vigilanza sugli esami.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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