1 Per ils examens che mainan a l’attestat federal da qualificaziun, a l’attestat federal da furmaziun professiunala ed a l’attestat federal da maturitad professiunala na dastgan vegnir adossadas naginas taxas a las candidatas ed als candidats sco er als purschiders da la furmaziun pratica professiunala.
2 Per in’absenza nunmotivada u per ina retratga da l’examen sco er per la repetiziun da l’examen dastgan vegnir adossadas taxas.
1 Per gli esami in vista dell’ottenimento dell’attestato federale di capacità, del certificato federale di formazione pratica e dell’attestato federale di maturità professionale ai candidati e agli operatori della formazione professionale pratica non può essere imposta alcuna tassa.
2 Una tassa può essere imposta ai candidati che, senza un valido motivo, non si presentano all’esame o si ritirano da quest’ultimo, nonché per la ripetizione dell’esame.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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