412.10 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart la furmaziun professiunala (LFPr)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 40 Realisaziun da las proceduras da qualificaziun

1 Ils chantuns procuran per la realisaziun da las proceduras da qualificaziun.

2 Il SEFRI po surdar a las organisaziuns dal mund da lavur – sin lur proposta – l’incumbensa da realisar las proceduras da qualificaziun per singulas regiuns u per l’entira Svizra.

Art. 40 Esecuzione delle procedure di qualificazione

1 I Cantoni provvedono all’esecuzione delle procedure di qualificazione.

2 La SEFRI può incaricare le organizzazioni del mondo del lavoro che ne fanno domanda di effettuare le procedure di qualificazione per determinate regioni del Paese oppure per tutta la Svizzera.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.