412.10 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart la furmaziun professiunala (LFPr)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 30 Object

Sin basa d’ina moda d’emprender organisada ha la furmaziun supplementara orientada a la professiun l’intent:

a.
da renovar, d’approfundar e da cumplettar qualificaziuns professiunalas existentas u d’acquirir novas qualificaziuns professiunalas;
b.
da sustegnair la flexibilitad professiunala.

Art. 30 Oggetto

Mediante un apprendimento organizzato, la formazione professionale continua serve a:

a.
rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali oppure ad acquisirne di nuove;
b.
favorire la flessibilità professionale.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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