412.10 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart la furmaziun professiunala (LFPr)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 31 Purschida da furmaziun supplementara orientada a la professiun

Ils chantuns procuran che la purschida da furmaziun supplementara orientada a la professiun correspundia al basegn.

Art. 31 Offerta di corsi di formazione professionale continua

I Cantoni provvedono affinché l’offerta di corsi di formazione professionale continua sia conforme alle necessità.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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