313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 89

Per la revisiun da sentenzias cun vigur legala da dretgiras chantunalas u dal Tribunal penal federal valan ils artitgels 379–392 sco er ils artitgels 410–415 CPP68.

67 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).

68 SR 312.0

Art. 87

1 Se vi è un motivo di revisione, l’amministrazione annulla la decisione anteriore e emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca; essa decide nel contempo sulla restituzione di multe, spese e beni confiscati. È riservato il rinvio a giudizio (art. 21 cpv. 1 e 3).

2 La decisione dev’essere motivata; del rimanente si applica per analogia l’articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.

3 Contro la decisione penale o di confisca può essere chiesto il giudizio di un tribunale conformemente all’articolo 72.

4 Il giudice esamina parimente se vi è un motivo di revisione a tenore dell’articolo 84.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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