313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 90

1 Ils mandats e las disposiziuns da lʼadministraziun sco er las sentenzias da las dretgiras penalas che na cuntegnan betg chastis da detenziun u mesiras da detenziun, vegnan exequids da lʼadministraziun respectiva.

2 Ils chantuns exequeschan ils chastis da detenziun e las mesiras da detenziun. La Confederaziun ha la surveglianza suprema davart lʼexecuziun.

Art. 88

1 Se non vi è un motivo di revisione, l’amministrazione lo attesta in una decisione.

2 Se la domanda di revisione é respinta, le spese procedurali possono essere messe a carico del richiedente.

3 La decisione dev’essere motivata e notificata con lettera raccomandata agli interessati alla procedura di revisione.

4 Contro la decisione di rigetto, il richiedente può, entro 30 giorni dalla notificazione, interporre reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell’articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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